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Per Aspera Ad Veritatem n.21
ONU - Risoluzione n. 1373 del 28 settembre 2001 adottata dal Consiglio di Sicurezza in materia di lotta al terrorismo




Il Consiglio di Sicurezza

Riaffermando le sue risoluzioni 1296 (1999) del 19 ottobre 1999 e 1368 (2001) del 12 settembre 2001,
Riaffermando la condanna inequivocabile degli attentati terroristici avvenuti l'11 settembre a New York, Washington D.C. e Pennsylvania e, nell'esprimere la sua determinazione al fine di impedire qualunque atto di tale natura,
Riaffermando inoltre che tali atti, come ogni altro atto di terrorismo internazionale, costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali,
Riaffermando il diritto intrinseco dell'individuo e della collettività all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadito nella risoluzione 1368 (2001),
Riaffermando la necessità di contrastare con ogni mezzo, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale proveniente da atti di terrorismo,
Profondamente preoccupato dall'incremento, in varie regioni del mondo, degli atti di terrorismo motivati da intolleranza o estremismo,
Esortando gli Stati ad iniziare al più presto a collaborare al fine di prevenire e reprimere il terrorismo, intensificando la cooperazione e l'attuazione delle convenzioni internazionali vigenti in materia di terrorismo,
Riconoscendo l'esigenza degli Stati di integrare la collaborazione internazionale adottando ulteriori misure al fine di prevenire e reprimere all'interno dei propri territori con ogni mezzo legale, il finanziamento e la preparazione di atti terroristici,
Riaffermando il principio stabilito dall'Assemblea Generale nella sua dichiarazione dell'ottobre 1970 (risoluzione 2625 (XXV)) e ribadito dal Consiglio di Sicurezza nella sua risoluzione 1189 (1998) del 13 agosto 1998, in base al quale ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, istigare, assistere o partecipare ad azioni terroristiche in un altro Stato o dal consentire sul proprio territorio lo svolgimento di attività dirette alla commissione di tali atti,
In conformità con il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
1. Decide che tutti gli Stati devono:
(a) Prevenire e reprimere il finanziamento di azioni terroristiche;
(b) Rendere reato la fornitura o la raccolta di fondi effettuata intenzionalmente con qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente, dai propri cittadini o sul proprio territorio con l'intento che i fondi siano utilizzati, o sapendo che verranno utilizzati, per il compimento di atti terroristici;
(c) Congelare tempestivamente fondi ed altri beni finanziari ovvero risorse economiche di individui che compiono, o tentano di compiere azioni terroristiche o vi partecipano ovvero ne agevolano il compimento; o di enti appartenenti o direttamente o indirettamente controllati da tali individui; e di individui ed enti che agiscono per conto di o su direttiva di tali individui ed enti, ivi compresi fondi derivanti o generati da proprietà appartenenti o direttamente o indirettamente controllate da tali individui o da individui o enti collegati;
(d) Proibire ai propri cittadini o a individui ed enti all'interno del proprio territorio di rendere disponibili, direttamente o indirettamente, fondi, beni finanziari, risorse economiche o finanziarie o altri servizi connessi, a vantaggio di individui che commettono o tentano di commettere, sostengono o partecipano alla commissione di atti terroristici, ovvero di enti di proprietà o controllati, direttamente o indirettamente, da tali individui o di individui ed enti che agiscono per conto o su direttiva di tali individui;
2. Decide inoltre che tutti gli Stati devono:
(a) Astenersi dal fornire qualsiasi forma di supporto, attivo o passivo, a enti o a individui coinvolti in atti terroristici, contrastando altresì il reclutamento di membri di gruppi terroristici nonché la fornitura di armi ai terroristi;
(b) Adottare le misure necessarie per impedire il compimento di atti terroristici, allertando tempestivamente anche altri Stati attraverso lo scambio informativo;
(c) Negare rifugio a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o commettono atti terroristici, o a loro volta forniscono protezione;
(d) Impedire a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o compiono atti terroristici di utilizzare i loro rispettivi territori per quei determinati fini contro altri Stati o altri cittadini;
(e) Garantire che chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione od alla commissione di azioni terroristiche o fornisca il proprio appoggio ad azioni terroristiche sia sottoposto a giudizio e garantire altresì che, oltre ai provvedimenti adottati nei loro confronti, tali atti terroristici siano considerati reati gravi nell'ambito della legislazione nazionale e puniti con pene proporzionate alla loro gravità;
(f) Garantire la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti giudiziari in materia di finanziamento o di supporto agli atti terroristici, ivi compresa l'assistenza nella raccolta delle prove in loro possesso necessarie allo svolgimento del procedimento giudiziario;
(g) Impedire il movimento di terroristi o di gruppi terroristici per mezzo di efficaci controlli frontalieri e controlli sull'emissione di documenti d'identità e di viaggio, ed attraverso misure volte ad impedire la contraffazione, la falsificazione e l'uso illegittimo di documenti d'identità e di viaggio;
3. Esorta tutti gli Stati a:
(a) Trovare metodi volti ad intensificare ed accelerare lo scambio informativo a livello operativo, in particolare per quanto riguarda azioni o movimenti di reti o di singoli terroristi; documenti di viaggio falsi o contraffatti; traffico di armi, di esplosivi o di materiali sensibili; uso di tecnologie per le comunicazioni da parte di gruppi terroristici; nonché circa la minaccia posta in essere dal possesso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici;
(b) Scambiare informazioni in conformità con la legislazione nazionale ed internazionale e cooperare nei settori amministrativo e giudiziario al fine di impedire la commissione di atti di terrorismo;
(c) Cooperare, in particolare attraverso accordi e intese bilaterali e multilaterali, al fine di impedire e reprimere attacchi terroristici e adottare le relative misure contro i responsabili di tali atti;
(d) Aderire quanto prima possibile alle principali convenzioni internazionali e protocolli in materia di terrorismo, ivi compresa la Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo del 9 dicembre 1999;
(e) incrementare la cooperazione e attuare pienamente le principali convenzioni internazionali e i protocolli in materia di terrorismo, nonché le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1269 (1999) e 1368 (2001);
(f) Adottare appropriate misure conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, sia in ambito nazionale che internazionale, includendo gli standard internazionali sui diritti umani, prima di concedere lo status di rifugiato, al fine di assicurarsi che il richiedente asilo non abbia pianificato, agevolato o partecipato alla commissione di atti terroristici;
(g) Garantire, in conformità con la legislazione internazionale, che non venga fatto abuso dello status di rifugiato da parte di autori, organizzatori o agevolatori di atti di terrorismo e che le motivazioni politiche non siano riconosciute quale motivo di rifiuto di un'eventuale richiesta di estradizione nei confronti di presunti terroristi;
4. Osserva con preoccupazione la stretta connessione tra il terrorismo internazionale e il crimine organizzato transnazionale, il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, il traffico illegale di armi, il movimento illegale di materiali nucleari, chimici, biologici e altri potenzialmente mortali e a tal riguardo sottolinea la necessità di incrementare gli sforzi di coordinazione a livello internazionale, regionale, subregionale, nazionale al fine di consolidare una risposta globale a questa grave sfida e minaccia alla sicurezza internazionale;
5. Dichiara che atti, metodi, e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite e chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite;
6. Decide di istituire in conformità con la norma n. 28 delle sue norme provvisorie di procedura, un Comitato del Consiglio di Sicurezza composto da tutti i membri del Consiglio, al fine di controllare l'attuazione della presente risoluzione, con l'aiuto di competenti esperti ed esorta tutti gli Stati a riferire al Comitato, entro 90 giorni dalla data di adozione della presente risoluzione e, in seguito, secondo scadenze proposte dal Comitato sulle misure adottate al fine di attuare la presente risoluzione;
7. Dispone che il Comitato delinei i suoi compiti, sottoponga un programma di lavoro entro 30 giorni dall'adozione della presente risoluzione e valuti il supporto di cui necessita in accordo con il Segretario Generale;
8. Esprime la sua determinazione ad assumere tutte le misure necessarie al fine di assicurare la piena attuazione della presente risoluzione in conformità con le competenze ad esso assegnate dalla Carta;
9. Decide che a tale questione continuerà a dedicare massima attenzione.


(*) Traduzione a cura della Redazione.

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